Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).